top of page
news_edited_edited.jpg

Voucher di lavoro occasionale, le novità

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

L’art. 1, commi 342–354, della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, ha modificato l’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 che aveva istituito il Contratto di prestazione occasionale.

Nella Legge di Bilancio 2023 le modifiche al cosiddetto Voucher di lavoro occasionale (PREST.O) sono sostanziali:

  • ciascun prestatore nel corso dell’anno civile può percepire fino a 5mila euro di compensi;

  • ciascun datore di lavoro – per tutti i lavoratori occasionali che impiega e per la totalità delle prestazioni ricevute – può utilizzare Voucher fino a 10mila euro di compensi;

  • un’azienda che voglia fare ricorso al PREST.O può accedervi solo se impiega un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato inferiore o uguale a dieci;

  • il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a dieci, anziché cinque come previsto in precedenza. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.


Per usare questi mini contratti di lavoro per prestazioni occasionali e pagare coi voucher bisogna seguire la procedura di registro, acquisto e attivazione: sia il committente (datore di lavoro, utilizzatore) che il prestatore (lavoratore) devono registrarsi al sito dell'INPS:

  • la comunicazione deve indicare i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione, il compenso, prevista una multa in caso di inadempienza;

  • il committente deve accedere alla procedura telematica almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione lavorativa: può farlo dal sito, chiamando il call center INPS, oppure con l’aiuto dei consulenti del lavoro;

  • il prestatore è informato tramite sms;

  • se il prestatore non svolge il lavoro, il committente deve comunicarlo all'INPS entro tre giorni altrimenti il pagamento sarà effettuato lo stesso.

Per l’agricoltura il regime dei PREST.O prevede un periodo di “sperimentazione” valido per il 2023 e 2024 con precisi obblighi e limitazioni; nello specifico:

  • potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati);

  • potrà concretizzarsi in un rapporto di durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro;

  • il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sui requisiti soggettivi richiesti;

  • è previsto l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego;

  • il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Tra gli emendamenti c’è anche l’estensione dei Voucher alle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (il cosiddetto settore Ho.Re.Ca. di cui ai codici Ateco 93.29.1) ma, al contrario, devono considerarsi ancora esclusi i settori dell’edilizia e degli appalti di opere o servizi che nella norma non sono espressamente citati.

I voucher PREST.O possono essere usati anche dalle amministrazioni pubbliche ma nel rispetto dei limiti del contenimento di spesa ed esclusivamente per:

  • progetti speciali rivolti a soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

  • lavori di emergenza in caso di calamità o eventi naturali improvvisi;

  • attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti o associazioni di volontariato;

  • manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.


Nulla varia circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS per le imprese mediante l’utilizzo di PREST.O né è stato modificato il sistema di tutele e diritti del lavoratore retribuito con i voucher poiché restano immutati il diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il diritto al godimento del riposo giornaliero, delle pause e dei riposi settimanali disciplinate dal D.Lgs. n. 66/2003; in caso di superamento dei limiti di pagamento e di utilizzo su indicati il contratto di prestazione occasionale viene trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato con tutti gli oneri del caso.


Val la pena sottolineare che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e pertanto non incidono sullo stato di disoccupato, mentre sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Va chiarito che la paga minima oraria coi voucher PREST.O è di 7,50 euro netti incassati direttamente dal lavoratore, a cui si aggiungono 2,50 euro di contribuiti a carico del datore e di premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il lavoratore, in effetti, percepisce quindi 7,50 euro per ogni Voucher da 10 euro corrisposto dal datore di lavoro ed il compenso gli verrà pagato direttamente dall'INPS mediante un bonifico sul suo conto corrente o – per chi ne è in possesso - sulla sua carta/conto entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ha svolto il lavoro.

Il committente può pagare tramite il canale PagoPa o con F24: i compensi dei Voucher non possono essere compensati con eventuali crediti contributivi o fiscali.

Comentários


US Legal Network | Via Senato,12 - 20121 Milano

logo US LEGAL NETWORK piè pagina.001.jpeg
bottom of page