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Superbonus e cessione del credito edilizio: novità relativamente alla quarta cessione

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

Ancora novità in tema di Superbonus 110% e cessione del credito. L’emendamento al DL 50/2022 (decreto Aiuti), presentato dal Governo e approvato dalle Commissioni Finanza e Bilancio della Camera, e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa legge di conversione, apre la quarta cessione a una più ampia platea di soggetti: banche e società appartenenti a gruppi bancari, infatti, potranno cedere i crediti maturati dal Superbonus e dagli altri bonus fiscali ai correntisti diversi dai consumatori o utenti, come definitivi dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (DLgs n.206/05).


Era stato l'art. 29-bis del decreto Energia (DL 17/2022) a elevare da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili: la seconda e la terza esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a gruppi bancari vigilati, nonché di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, mentre la quarta e ultima solo a favore di correntisti riconosciuti come clienti professionali privati, che avrebbero potuto utilizzare i crediti acquistati unicamente in compensazione.

In precedenza, dunque, la cessione (non necessariamente la quarta) era possibile solo verso quelli che il regolamento Consob definisce clienti professionali privati:

  • banche, imprese di investimento, assicurazioni, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, negoziatori, agenti di cambio;

  • imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due requisiti tra un totale di bilancio di almeno 20 milioni di euro, un fatturato netto di almeno 40 milioni di euro, fondi propri di almeno 2 milioni di euro;

  • investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.


Nel dettaglio, le nuove norme prevedono che:

  • la prima cessione sia libera, ovvero possa essere effettuata verso qualsiasi soggetto, sia da parte dei committenti sia da parte dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura;

  • la seconda cessione da parte di chi ha acquisto il credito da un committente o da un fornitore possa avvenire solo all’interno del sistema degli operatori qualificati, vale a dire banche, Poste Italiane e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, con possibilità di un’ulteriore cessione – la terza – sempre nei confronti degli operatori qualificati;

  • le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario abbiano la possibilità di cedere in qualunque momento i crediti “a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti […] che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.


L’emendamento al decreto Aiuti precisa, inoltre, che la nuova disposizione si applicherà anche a cessioni o sconti in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (16 luglio 2022), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del DL n. 34/20 convertito, con modificazioni, dalla L.n. 77/20.

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