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Superbonus 110 e condomini realizzati ad hoc

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste si pronuncia in tema di abuso del diritto e di giurisdizione


Da quando con il d.l. 34/2020 è stata introdotta la misura del cosiddetto Superbonus 110, con il successivo inseguirsi di numerosi e sovente non chiari interventi correttivi, la massima preoccupazione sia degli aspiranti usufruitori, che dei cessionari dei crediti, è stata rivolta allo scenario in cui, a lavori eseguiti o in corso di esecuzione, l’Agenzia delle Entrate sospendesse e poi definitivamente annullasse gli effetti della comunicazione della cessione del credito.


Numerosi, difatti, erano difatti gli elementi di non chiarezza dei presupposti legittimanti l’accesso al Superbonus.


Tra i casi dubbi, per quanto riguarda i condomini, vi era quello della possibilità che il proprietario di più un immobile composto da più unità immobiliari, procedesse a vendite o donazioni di modo da costituire un condominio, così che ciascuno dei condomini potesse giovarsi del bonus per ogni singola unità.



Tale possibilità era stata oggetto di specifica domanda di interpello all’Agenzia delle Entrate (63 / 2021), che ha positivamente risposto: “il proprietario di un intero edificio, composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, dona al figlio una delle unità abitative prima dell'inizio dei lavori, si costituisce un condominio e, di conseguenza, è possibile accedere al Superbonus”.

Il tema è stato riportato negli stessi termini anche nella nota circolare 30/E, come risultante dai vari aggiornamenti (vedi il punto 4.4.6).


In questo contesto, la recente decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste n. 81 dell’11 aprile 2023, ha destato particolare allarme, laddove – di primo acchito – sembra negare la possibilità di costituire condomini, se ciò avviene nella “sola” prospettiva della fruizione del bonus.

Vediamo cosa emerge effettivamente da tale decisione, e quali sono le possibili implicanze, anche rispetto alla sede processuale in cui contestare eventuali provvedimenti di “blocco” dei crediti fiscali.


Allorché si ponga mano all’interpretazione di una sentenza per trarne delle regole generali, è anzitutto fondamentale tenere conto delle sue specifiche circostanze fattuali, non essendo possibile estrapolare correttamente tali regole ove non se ne tenga conto.

Ma, soprattutto, è ancor più importante adoprare la massima cautela, a fronte della possibilità che vi siano altre circostanze processuali, magari non emergenti dal testo della decisione, ma che ciononostante hanno assunto particolare rilievo per giungere ad una determinata enunciazione.

In questo senso, è bene precisare, la decisione della Commissione Triestina descrive un caso che è solo parzialmente toccato dal tema del condominio che sia stato costituto ai fini della fruizione del bonus.


Vi si legge, difatti,

  • di numerose operazioni societarie e immobiliari effettuate con scopi di simulazione, tali per cui le persone fisiche originariamente proprietarie hanno inizialmente stipulato un preliminare di vendita con una società, a cui poi sono subentrate ulteriori persone fisiche, salvo poi affidare i lavori alla medesima società, il tutto in presenza di svariati apporti di parentela tra i vari soggetti coinvolti;

  • di immobile acquistato fatiscente ed inagibile, e tale rimasto anche a seguito dell’esecuzione degli interventi di cui al Superbonus.


Non si può pertanto escludere che il decisum rifletta un caso la cui singolarità abbia influito sul sottostante ragionamento giuridico.


Con questo caveat, è però innegabile che, a fronte della decisione dell’Agenzia delle Entrate di Trieste di annullare gli effetti della comunicazione della opzione fiscale relativamente al secondo SAL, la Commissione ha rigettato il ricorso del contribuente:

  • in apparenza riconoscendo che esistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per ritenersi la formale sussistenza di un condominio, salvo quanto si diceva sul pessimo stato di manutenzione e sulla simulazione;

  • affermando che le varie cessioni e compravendite avrebbero avuto il solo scopo di simulare la costituzione di un condominio, in modo da poter accedere al superbonus 110%;

  • per poi concludere che ciò configurerebbe abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis, l. 212/2000 (cd. statuto del contribuente).

Analizzati in termini astratti, e con riferimento al più lineare caso di un solo trasferimento di proprietà da un unico proprietario ad altri distinti proprietari particolari, finalizzato alla costituzione di un condominio, i passaggi di cui sopra non sembrano convincenti.

Da un lato, esiste il dato formale della avvenuta validazione di tale operazione in senso alla circolare 63/2021.


Dall’altro lato, ed a monte, l’art. 10 bis, nel sancire come non opponibili all’amministrazione finanziaria operazioni prive di “sostanza economica”, si rivolge come è noto alla materia fiscale.

Laddove, specie nel caso in cui vi sia la opzione per lo sconto in fattura, o per la cessione del credito, il superbonus non sembra rientrare nella materia tributaria, non essendo in giuoco profili impositivi, o comunque connessi alla capacità contributiva del contribuente.


È noto, difatti, che la misura del superbonus prescinde da presupposti reddituali, e, peraltro, la sua introduzione sembra ispirata a finalità di politica territoriale, ossia al miglioramento degli edifici.

Sicché, ove si ritenesse che si esorbita dalla materia fiscale, trattandosi di contributo finanziario pubblico, da un lato non troverebbe applicazione l’art. 10 bis.


Dall’altro lato, in quanto la norma di legge non imponeva la preesistenza del condominio ad una certa specifica data, sarebbe del tutto lecito che il cittadino, come avviene per altri contributi pubblici, si predisponga appositamente per dotarsi dei relativi requisiti.


Quanto sopra porta a interrogarsi anche dell’ulteriore tema della giurisdizione tributaria, che la Commissione ha positivamente risolto ritenendo che, pur non trattandosi di atto riconducibile alla casistica di cui all’art. 19, d.lgs. 546/1992, lo “sconto” sarebbe comunque un “elemento della struttura tributaria”.


Orbene, il tema pare senz’altro più complesso rispetto alla soluzione di cui sopra, come testimoniato dal fatto che, con riguardo al contributo straordinario di cui all’art. 25 sempre del d.l. 34/2020 (legato alla riduzione di fatturato in periodo di COVID 2019), la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 8 novembre 2021, n. 476, ha declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario.

A questo ultimo riguardo, sarà interessante seguire gli esiti del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione compiuto dalla Corte di giustizia tributaria di Agrigento con la recente sentenza 31 marzo 2023, n. 428.


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