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Risanamento d’impresa: il decreto legge 118/2021 introduce il percorso di composizione negoziata

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

Novità per gli imprenditori in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza: in base alle disposizioni introdotte dal decreto legge 118/2021 convertito nella legge 147/2021, normativa applicata dal 15 novembre 2021, quando il risanamento dell’impresa sembra ragionevolmente perseguibile, è possibile accedere alla composizione negoziata con i creditori richiedendo la nomina di un esperto indipendente al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. All’esperto andrà il compito di sostenere e concludere le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati con l’obiettivo del risanamento dell’impresa e la reimmissione sul mercato in piena capacità competitiva.


Primo passo del percorso è un test pratico per verificare le possibilità di raggiungere il risanamento. Il test – disponibile online, sulla piattaforma dedicata (www.composizionenegoziata.camcom.it) – permette una valutazione preliminare della complessità del procedimento.


La redazione del piano di risanamento parte da una check-list, ovvero una lista di domande pensata per facilitarne la stesura all’imprenditore intenzionato ad accedere alla composizione negoziata. La check-list servirà poi all’esperto per l’analisi di coerenza del piano.


Protocollo di conduzione della composizione negoziata

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata indica la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel decreto legge e recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi. Vediamo nel dettaglio alcuni degli step previsti.

Verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico

L’esperto accetta l’incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della designazione. A questo scopo, esamina la domanda e i documenti presenti sulla piattaforma telematica, accerta la propria disponibilità e indipendenza dall’impresa.

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

L’esperto convoca l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell’impresa. Se ravvisa, anche in seguito ai primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, può comunque avviare la composizione negoziata se reputa che ci siano concrete prospettive di risanamento che richiedano l’apertura delle trattative.

Se l’esperto ravvisa che non sussiste alcuna concreta prospettiva di risanamento, invece, redige una relazione che inserisce nella piattaforma telematica e comunica all’imprenditore; in caso di misure protettive e cautelari la trasmette al tribunale, affinché possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e dichiararne la cessazione.

Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)

Il piano di risanamento, redatto dall’imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto a una analisi di coerenza da parte dell’esperto sulla base della check-list.

A tal fine l’esperto, oltre alle informazioni previste nella check-list, può richiedere all’imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria.

Analisi delle linee di intervento

L’esperto esamina, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, in qualsiasi sua forma, l’esperto individua con l’imprenditore le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.

Svolgimento delle trattative con le parti interessate

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all’impresa di rimanere sul mercato.

Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate

Una volta preso atto del debito e dei flussi economico-finanziari risultanti dal piano di risanamento, l’esperto stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell’imprenditore e delle parti interessate. Per favorire la negoziazione, l’esperto può proporre che venga nominato, d’accordo tra le parti e con costi suddivisi tra di esse, un soggetto indipendente, responsabile del processo di risanamento in fase di esecuzione (Chief Restructoring Officer) con il ruolo di monitorare l’attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti.

Conclusione dell’incarico

L’incarico dell’esperto si conclude: quando l’imprenditore non compare in sua presenza senza presentare giustificazioni; in qualunque momento in cui l’esperto ritenga che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento; dopo 180 giorni dall’accettazione della nomina (le trattative possono proseguire se tutte le parti in causa sono d’accordo e l’esperto ha acconsentito); quando si arriva a una delle soluzioni per il risanamento dell’impresa.

Al termine dell’incarico, l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma telematica e comunica all’imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale affinché possa pronunciarsi sull’efficacia delle misure.

La piattaforma

La piattaforma online è suddivisa in due sezioni – la prima pubblica e la seconda riservata ai soggetti autorizzati – e mette a disposizione degli utenti una serie di funzioni, tra cui: il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento; la lista di controllo con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; il protocollo di conduzione della composizione negoziata; le funzioni per la presentazione dell’istanza telematica di nomina dell’esperto; le funzioni per l’inserimento della relazione finale.


Nell’area pubblica si trovano: sezioni informative relative ai soggetti che possono presentare istanza di composizione; liste di controllo adeguate alle esigenze di micro, piccole e medie imprese; il protocollo di conduzione delle trattative; informazioni sulle tipologie di proposte che possono essere formulate durante la composizione; il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.


L’area riservata rende disponibili le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e il successivo iter. Sono accessibili a: il rappresentante legale dell’impresa; i delegati autorizzati dall’imprenditore stesso; l’organo di controllo e il revisore, se in carica, oltre al segretario generale della camera di commercio competente; l’esperto; i creditori invitati dal rappresentante legale o dall’esperto col consenso dell’imprenditore. Ciò dovrebbe garantire la riservatezza per l’intero percorso di composizione.


Per concludere

Tramite il percorso della composizione assistita, il legislatore si pone l’obiettivo di restituire al mercato un’impresa sana.

La composizione assistita è un percorso stragiudiziale, non una procedura concorsuale, e nasce su iniziativa volontaria del debitore.

Nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e durante il percorso di negoziazione gli istituti di credito non possono revocare gli affidamenti.

È previsto un intervento proporzionale e graduale del giudice come soggetto chiamato ad eliminare difficoltà o ad aiutare nel percorso, sono previste misure protettive cautelari se viene fatta istanza dal debitore e i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli.

Non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento.

È dunque uno strumento flessibile e snello fornito all’imprenditore per perseguire il risanamento dell’impresa, poiché un’impresa sana e non concentrata a ripagare il proprio debito sarà in grado di competere e tornare ad investire con l’obiettivo del risanamento effettivo.

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