In data 25 giugno 2023 entrerà in vigore il decreto legislativo, 10 marzo 2023, n. 28 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023) attuativo della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, il cui obiettivo è quello di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato e di assicurare una tutela effettiva e uniforme dei loro diritti.
Con tale decreto, dunque, è stato inserito nella Parte V del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) il Titolo II, con cui sono stati introdotti gli articoli 140ter-140quaterdecies, che si applicheranno a decorrere dal 25 giugno 2023.
Viene così introdotto l’istituto dell’azione rappresentativa volta a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, dove alla lett. c comma 1, dell’art. 140ter gli interessi collettivi vengono così definiti: “gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies” del decreto legislativo in cui vengono menzionate oltre 60 disposizioni regolamentari e direttive concernenti, ad esempio, la responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, responsabilità del vettore aereo per il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori e specifici aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, commercio elettronico, medicinali per uso umano, sicurezza generale dei prodotti, reti e servizi di comunicazione elettronica, trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, sicurezza alimentare, negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato, pratiche commerciali sleali, pubblicità ingannevole e comparativa, contratti di credito al consumo, contratti di multiproprietà, contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine.
Gli articoli sopra indicati prevedono, al fine di ampliare la tutela effettiva degli interessi collettivi, che l’azione rappresentativa possa essere promossa anche se la violazione delle suindicate disposizioni è cessata e che la cessazione della violazione intervenuta prima che si sia conclusa l’azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.
Il decreto legislativo ha, quindi, introdotto una azione rappresentativa definita “nazionale” e una “transfrontaliera”.
Si ha un’azione rappresentativa “nazionale” quando tale azione viene promossa avanti il giudice italiano da enti a ciò legittimati quali: associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico e organismi pubblici indipendenti nazionali.
Una azione rappresentativa è “transfrontaliera” quando è proposta innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri e iscritti in un elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ovvero quando è proposta, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri, in un altro Stato membro dagli enti a ciò legittimati in Italia e cioè da associazioni di consumatori e di utenti e da enti che siano in possesso di specifici requisiti indicati all’art. 140quinquies nonché da organismi pubblici indipendenti nazionali.
L’elenco degli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere sarà tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale ne curerà la comunicazione alla Commissione europea e la pubblicazione tramite il proprio sito istituzionale.
Difatti, le predette azioni rappresentative potranno essere promosse esclusivamente dagli enti a ciò legittimati contro qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisca anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Tali azioni sono finalizzate a ottenere provvedimenti inibitori nonché compensativi.
Quelli inibitori avranno ad oggetto un ordine di cessazione o un divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva, posta in essere dai soggetti sopra indicati in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies, e di pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazione o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.
Mentre, i provvedimenti compensativi avranno ad oggetto una misura volta a rimediare il pregiudizio subito dal consumatore, quale: il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.
Come sopra accennato tale istituto troverà applicazione a far data dal 25 giugno 2023 e andrà ad affiancarsi all’azione di classe disciplinata dall’art. 840bis e seguenti del codice di procedura civile. Si differenzia, tuttavia, da quest’ultima, principalmente, per il fatto che vi è un ampliamento dei soggetti nei confronti dei quali può essere esperita ma l’ambito oggettivo di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, limitatamente a violazioni riguardanti le materie elencate nell’allegato II-septies” del suindicato decreto legislativo.
Preme ricordare che restano, comunque, fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali previsti a favore del singolo consumatore.
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