Come noto, la Legge 11 aprile 2023 n. 38, di recente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 16 febbraio 2023 n. 11 in tema di Superbonus 110%, introducendo alcuni correttivi al blocco del meccanismo di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie, ivi compresa quella in commento, oltre a numerose novità.
Grande scalpore aveva, infatti, suscitato il D.L. n. 11/2023, laddove aveva introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, per il beneficio dello sconto dai fornitori dei beni o servizi o, alternativamente, per quello della cessione del credito corrispondente alla detrazione di imposta in luogo della sua fruizione diretta, con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici.
Prima di addentrarci nella disamina dei punti salienti della Legge in commento, non possiamo esimerci dall’evidenziare che, a dispetto delle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la cui prima versione risale al lontano 1986, volte a rendere più chiari e comprensibili leggi e regolamenti, tale aspettativa è stata, anche questa volta, disattesa.
Pure nel rigoroso rispetto della forma e degli ineludibili tecnicismi giuridici, a modesto avviso di chi scrive, i continui rinvii ad altre disposizioni, le frequenti sostituzioni - di capoversi e, finanche, di singole parole - e gli altrettanto numerosi inserimenti e/o aggiunte di commi e/o periodi vanno a sicuro discapito della accessibilità e fruibilità delle norme da parte dei suoi destinatari.
A tacere, poi, dei non infrequenti casi in cui, per la piena attuazione di disposizioni apparentemente già in vigore, si debbono attendere i relativi provvedimenti di attuazione.
Restando alla Legge n. 38/2023 - che, pure, sconta anch’essa le problematiche poc’anzi rilevate - si segnala l’inserimento degli artt. da 2 a 2 quinquies di interpretazione autentica, tra l’altro, della Legge di conversione n. 77/2020.
Del resto, la continua stratificazione normativa, così come l’introduzione contemporanea di discipline differenti per ciascuna delle tante (e, spesso, sovrapponibili) agevolazioni fiscali in materia edilizia hanno, da tempo, indotto gli addetti ai lavori a invocare, fra le altre misure, l’unificazione in un unico corpus normativo delle leggi in materia.
Venendo, quindi, ai punti salienti della Legge n. 38/2023, gli stessi possono così riassumersi, senza pretesa di esaustività:
è stata concessa una proroga, al 30 settembre 2023, per ultimare i lavori per gli edifici unifamiliari e assimilati (i.e. villette), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero già stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
contrariamente agli auspici di molti, è stato confermato il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di rendersi cessionarie dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento. Peraltro, voci in senso sfavorevole a tale opzione si erano levate con riferimento all’eventuale conflitto delle norme sulla Tesoreria unica e, più in generale, alla convenienza e sostenibilità finanziaria da parte degli Enti cessionari;
le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 TUB, come anche le imprese assicurative autorizzate a operare in Italia, potranno utilizzare i crediti di imposta relativi agli interventi del beneficio in commento - già utilizzati in compensazione e la cui spesa sia stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022 - per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali (Btp), con scadenza non inferiore a 10 anni e nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta;
Questo, secondo il dettato dell’art. 1, comma 1, lettera a), capoverso 1 sexies del D.L. n. 34/2023 come convertito, “a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno” e tenendo presente che “il primo utilizzo, può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028”. Si fa presente che l’Agenzia delle Entrate emetterà appositi provvedimenti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sentita la Banca d’Italia, per individuare le modalità applicative della disposizione in commento;
non è questa la sede per ripercorrere gli sviluppi del regime di responsabilità prescritto in capo ai diversi soggetti che intervengono nelle operazioni di cessione dei crediti d’imposta, peraltro inciso dal Decreto Aiuti bis e sul quale si era espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 33/E del 6.10.2022.
Rammentando il dibattito suscitato, nei mesi scorsi, da alcune pronunce della Corte di Cassazione Penale (che avevano sancito la sequestrabilità del credito d'imposta acquisito dal cessionario, se il cedente-beneficiario non aveva diritto al Superbonus 110% per non aver sostenuto alcun costo di lavori edilizi mai effettuati – qui l’articolo precedente in cui trattavo l’argomento), si evidenzia che, a oggi, la Legge di conversione mantiene ferma la disciplina, per i casi di dolo, del comma 6 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (che rinvia al precedente comma 5), per la procedura di recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante.
Fermo, altresì, il divieto di acquisto dei crediti di cui all’articolo 122 bis, comma 4, del predetto D.L., il concorso nella violazione che comporta la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o dei cessionari, è in ogni caso escluso, con riguardo a questi ultimi, nel caso dimostrino di essere in possesso della documentazione ivi indicata, che va a implementare il catalogo di quella già richiesta.
Tale esclusione opera, peraltro, anche con riferimento ai cessionari che acquistino i crediti di imposta da una banca o da una società appartenente al gruppo bancario di quest’ultima, oppure da una società quotata o da altra società appartenente al relativo gruppo, facendosi rilasciare un’attestazione del possesso, da parte della Banca, di tutta la predetta documentazione;
è stata ripristinata la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura in determinati casi e sono state introdotte ulteriori agevolazioni:
per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche: spetta il bonus al 75% (c.d. Bonus barriere architettoniche – 119-ter del D.L. 34/2020) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025;
per gli interventi di edilizia libera: a) che siano iniziati prima del 17 febbraio 2023; b) qualora non ancora iniziati, per i quali al 17 febbraio 2023 le parti abbiano già stipulato un accordo vincolante la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori; c) se al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, sia attestata dalle parti che la data dell’avvio dei lavori / della stipula di un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023.
per l’acquisto agevolato al 50% di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da impresa di costruzione (ex art. 16 bis, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986); per l’acquisto agevolato al 50% di box di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazione (art. 16 bis, comma 1, lettera d), ibidem); iii) per l’acquisto di unità immobiliari agevolate ai sensi del cd. Sismabonus acquisti (di cui all’art. 16, comma 1 septies, del D.L. n. 63/2013), sempre che alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi;
per gli interventi da Superbonus e da bonus minori realizzati dagli IACP, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS, a condizione che risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023
per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il Superbonus si applica sino al 2025, con riferimento agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche dal 15 settembre 2022.
ai cessionari è concesso di ripartire la fruizione del credito di imposta residuo in dieci rate annuali, tanto con riferimento al Superbonus 110%, quanto a quello per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e per quello relativo agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.
Tale opportunità è limitata alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e costituisce, secondo i primi commentatori, una estensione della disposizione già dettata dal “decreto Aiuti quater” per le comunicazioni inviate fino al 31 ottobre 2022 in materia di solo Superbonus 110%.
Trattasi di opzione irrevocabile e che dovrà essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024. Essa sarà esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Peraltro, proprio in attuazione delle ultime modifiche normative in materia, in data 18.04.2023 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento (Prot. n. 2023/132123) concernente le Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto Legge novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/provvedimenti).
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta - anche qualora acquisita tramite cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione - può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, specificando i relativi criteri cui uniformarsi.
Dal 2 maggio 2023 è divenuta operativa - nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata) - la piattaforma cui dovrà farsi riferimento per le operazioni di cessione del credito o sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo 2023 derivate dal Superbonus 110%, ma anche dal “sisma-bonus” e con riferimento a quello per il superamento l’eliminazione delle barriere architettoniche. Benefici, questi ultimi, esclusi dal divieto di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito, a decorrere dal 17 febbraio 2023, di cui all’art. 2 della Legge n. 38/2023;
coloro che non abbiano concluso la cessione entro il 31 marzo 2023 potranno esercitare la predetta opzione, pagando la sanzione di € 250,00 entro la scadenza di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023. Il cessionario dovrà essere, tuttavia, un “soggetto qualificato”, di cui all’art. 1 sexies della Legge in commento.
Come si accennava all’inizio delle presenti considerazioni, un quadro decisamente complesso e di non immediata fruibilità; non soltanto da parte dei destinatari ma, verosimilmente e per le ragioni esposte, da parte degli operatori chiamati a darne corretta interpretazione e farne, così puntuale applicazione.
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