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Lavoro autonomo occasionale e obbligo di comunicazione preventiva

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

Novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale: il 21 dicembre 2021, per le imprese è scattato l’obbligo di comunicare preventivamente i rapporti di questo tipo. L’obiettivo, come si intuisce facilmente, è incrementare la tutela della sicurezza dei lavoratori e contrastare il lavoro irregolare.


Chi è il lavoratore autonomo occasionale? Come stabilisce l’articolo 2222 del Codice civile, si tratta del soggetto che svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza nessun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente in modo occasionale e non abituale.

L’obbligo riguarda unicamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (quindi non i soggetti titolari di solo codice fiscale).

Per le collaborazioni già iniziate al 21 dicembre 2021 – sia concluse che ancora in essere all’11 gennaio 2022 – i committenti avevano tempo fino allo scorso 18 gennaio per inviare la comunicazione. Per i rapporti lavorativi avviati dopo l’11 gennaio 2022, invece, la comunicazione dovrà avvenire prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale.

La comunicazione dovrà essere effettuata tramite sms o posta elettronica all’Ispettorato territoriale per il lavoro competente (in futuro è prevista l’attivazione di un’apposita piattaforma web). Nella comunicazione andranno indicati i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una breve descrizione dell’attività, il compenso stabilito, la data d’inizio della prestazione e la sua presunta durata.

In caso di mancata o ritardata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale, che potrà essere applicata anche nel caso in cui il rapporto lavorativo si protragga oltre il lasso di tempo inizialmente indicato ma non sia stata inoltrata una nuova comunicazione.

Il provvedimento non riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti instaurati come collaborazioni PrestO (contratti di prestazione occasionale), le prestazioni rese da professionisti, le attività autonome esercitate in maniera abituale dai titolari di Partita Iva, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali.

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