Un breve “focus” sulla procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ad istanza del creditore, introdotta ex novo dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Nel Capo IX (artt. 268-277) del Titolo V del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, entrato in vigore in data 15 luglio 2022, è stata regolamentata dal Legislatore la “Liquidazione controllata del sovraindebitato”, in sostituzione della “Liquidazione del patrimonio” del sovraindebitato precedentemente prevista dalla Legge, 27 gennaio 2012, n. 3.
Tale normativa attribuisce al debitore in stato di sovraindebitamento la possibilità di domandare al Tribunale competente l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni. Dove, come meglio definito all’art. 2 del predetto codice, per stato di “sovraindebitamento” si deve intendere quello “stato di crisi o di insolvenza” in cui si possono trovare i seguenti soggetti: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e
ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
In tal caso, il ricorso per richiedere l’apertura di tale procedura di liquidazione potrà essere presentato personalmente (e, quindi, anche senza il patrocinio di un difensore) dal debitore, ma con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC). Al ricorso dovrà essere allegata una relazione redatta dall’OCC che si limiterà ad esprimere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta unitamente alla domanda e a illustrare “la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore”.
Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 268, comma 2, CCII, il Legislatore ha introdotto una novità, e cioè che la liquidazione del patrimonio di qualunque dei soggetti sopra indicati potrà essere disposta anche ad istanza di un creditore.
Due sono, però, le condizioni per l’accoglimento dell’istanza ad opera di un creditore:
la prima che il debitore si trovi in stato di “insolvenza”, così come definito dal sopra menzionato art. 2 del CCII (stato che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”); la seconda che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria, non sia inferiore
a € 50.000,00.
L’art. 268, comma 3, CCII attribuisce al debitore, persona fisica, nei confronti del quale un suo creditore formuli domanda di liquidazione controllata del patrimonio, il potere di richiedere all’OCC di attestare che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nemmeno per il tramite di azioni giudiziarie. A tale attestazione dovranno essere allegati solo i documenti indicati all’art. 283, comma 3, CCII per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
In tal caso il Tribunale non potrà far luogo all’apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore, persona fisica.
Mentre, l’art. 271 CCII attribuisce in ogni caso al debitore (a prescindere che sia persona fisica o meno) nei confronti del quale è stata formulata domanda di liquidazione controllata a istanza di un creditore, un ulteriore strumento e cioè la possibilità di chiedere, in pendenza della domanda di liquidazione, l’accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste al Capo II del Titolo IV del CCII e, dunque, alternativamente alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore o al Concordato minore.
Il Giudice dovrà concedere al debitore un termine per integrare la propria domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi e, nella pendenza di tale termine, non può essere aperta la procedura di liquidazione controllata.
L’introduzione della possibilità di dar corso all’apertura della liquidazione controllata, nei casi sopra indicati, ad istanza di un creditore, probabilmente nemmeno munito di un titolo esecutivo, nei confronti di tutti quei debitori in stato di insolvenza, ma “non fallibili” (rectius: non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali) costituisce una novità di grande importanza e rilevanza sociale.
La possibilità, prevista ex novo dal CCII, di dar corso alla liquidazione controllata dell’intero patrimonio ad istanza del creditore, fa sì che qualunque impresa “minore”, impresa agricola, start-ut innovativa, professionista e consumatore (che non potrebbero essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale che è andata a sostituire la dichiarazione di fallimento) potrebbe vedersi liquidare il proprio intero patrimonio; quando, invece, sino ad oggi poteva essere sottoposto a procedure esecutive incardinate da creditori in possesso di un titolo esecutivo e, comunque, aventi ad oggetto specifici beni del proprio patrimonio.
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