Come noto, la Legge n. 147 del 21 Ottobre 2021 ha introdotto nel nostro ordinamento la Composizione Negoziata della Crisi di impresa (CNC), su base volontaria, di tipo negoziale e stragiudiziale.
Alla procedura di composizione possono accedere, a partire dal 15 novembre 2021, tutte le imprese italiane, anche minori, iscritte al Registro Imprese che siano in stato di crisi o interessate da uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione è costituito l'elenco degli esperti che potranno essere nominati dalla Commissione regionale per comporre le crisi. Gli esperti sono professionisti che rispondono a specifici requisiti precisati dall'art. 3 e da obblighi formativi previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 Settembre 2021.
L’iscrizione all’elenco è, in ogni caso, subordinata al possesso della specifica formazione prevista dettagliatamente nel protocollo allegato al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia
del 28 settembre 2021. Un ruolo attivo spetta agli Ordini Professionali di Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro che devono ricevere le domande di iscrizione in base all'art. 3.5 della L. 147/2021.
Ma va detto che la figura dell'esperto prevista dal legislatore è una figura poliedrica che richiede competenze giuridiche, aziendali, economiche e, soprattutto, una consolidata esperienza nel settore della crisi d'impresa accompagnata da una capacità di negoziazione che deve essere anch'essa formata attraverso una attività di mediazione o acquisita sul campo e attraverso questo nostro nuovo processo formativo ben disciplinato dal decreto dirigenziale.
L’esperto è nominato, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, da apposite Commissioni istituite presso le Camere di commercio regionali ed è individuato tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso le stesse Camere di commercio regionali. Secondo il citato articolo 3, possono essere inseriti negli elenchi regionali i soggetti che, oltre ad essere in possesso della specifica formazione prevista dalla stessa norma, rientrano in una delle seguenti categorie:
“.. iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”;
“…iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati”;
“coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”.
Come già detto, la formazione degli elenchi regionali è stata affidata dal comma 5 dello stesso articolo 3 agli Ordini professionali, chiamati a svolgere l’importante attività di raccolta e verifica delle domande di iscrizione dei propri iscritti ed a trasmettere alla competente Camera di Commercio regionale i nominativi selezionati.
Al fine di consentire una selezione equa ed omogenea su tutto il territorio nazionale, il legislatore ha inoltre previsto che “I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui al comma 3” (così comma 5, ottavo periodo).
Va infine sottolineato che il 28 settembre 2021 è stato adottato il decreto dirigenziale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 118 del 2021, con il quale sono state fornite le disposizioni di dettaglio richieste dalla normativa primaria per assicurare l’operatività della composizione negoziata, divenuta effettiva dal 15 novembre 2021.
Al fine di assicurare un avvio tempestivo ed efficiente del nuovo strumento di risoluzione della crisi di impresa, il Ministero della Giustizia ha fornito ai Consigli nazionali linee di indirizzo in ordine al requisito delle “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa” previsto per gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e agli ordini degli avvocati.
L’efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l’aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia in corso, sono infatti strettamente collegate alla preparazione aziendale dell’esperto indipendente che, da un lato, deve saper analizzare rapidamente la situazione dell’impresa per evitare l’avvio di trattative se non vi sono prospettive concrete di risanamento e, dall’altro, deve possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi d’impresa.
In tale ottica, il Ministero della Giustizia, ha affermato che dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale (e dunque escludendo l’incarico di curatore fallimentare), gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa sono i seguenti:
Commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
Attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi,
advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolenza.
L’espressione utilizzata dal legislatore, che richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire un’adeguata preparazione dell’esperto, porta a ritenere che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti possano essere individuati nel numero minimo di due.
Vista la delicatezza degli incarichi, è comunque raccomandata la segnalazione dei professionisti con una comprovata esperienza in materia e che abbiano concluso con successo l'iter formativo.
L'Ordine Professionale nel trasmettere l'elenco si assumerà la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni ivi contenute.
Per concludere, si deve sottolineare la grande responsabilità che ciascun professionista andrà ad assumersi laddove chiederà di essere inserito in questo elenco e quindi sarà nominato come esperto in un procedimento per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
Si tratta di un'attività particolarmente delicata che potrà essere svolta soltanto con piena coscienza e consapevolezza della propria preparazione sull'argomento e andrà affrontata con la massima serietà.
Non senza trascurare la responsabilità di cui si fa carico l’esperto negoziatore.
Difatti, il terzo esperto indipendente rispetto all’imprenditore non formula proposte che sono invece di competenza del debitore il quale mantiene la gestione ordinaria e straordinaria della sua azienda.
Ma l’esperto deve facilitare le trattative con i creditori per il raggiungimento di una soluzione. Ciò comporta peraltro che l’esperto verifichi che il piano prospettato non sia imprudente, che la continuità aziendale possa reggere per la durata del procedimento di negoziazione e che l’accordo prospettato ai creditori possa porre rimedio alla situazione di crisi in un’ottica di migliore soddisfazione del ceto rispetto alla alternativa liquidatoria.
Rimane la difficoltà di comprendere quale grado di approfondimento possa svolgere l’esperto in tempi così rapidi e quale sia il livello di responsabilità a cui si sottopone che, a nostro avviso, dovrebbe essere limitato ad una valutazione di applicazione dei principi di prudenza e diligenza.
Ma solo la casistica che si verrà a formare e le decisioni giurisprudenziale che ne seguiranno potranno dare indicazioni più qualificate.
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