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La composizione negoziata della crisi: profili di diritto del lavoro

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è stata introdotta con il d.l 24 agosto 2021 n. 118 ed è ora disciplinata all’interno del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza agli articoli da 12 a 25 undecies. Preliminarmente si riepilogano le caratteristiche principali di tale strumento.

Il percorso della composizione negoziata ha l’obiettivo di restituire al mercato un’impresa sana, è un procedimento stragiudiziale e non una procedura concorsuale e si avvia su iniziativa volontaria dell’imprenditore, il quale nel corso delle trattative conserva la gestione ordinaria e straordinaria della impresa. Durante il percorso di negoziazione i creditori hanno un potere di recupero del loro credito affievolito e gli istituti di credito non posso revocare gli affidamenti per il solo avvio del procedimento. I contraenti creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli.


È previsto un intervento proporzionale e graduale del giudice come soggetto volto ad eliminare difficoltà o ad aiutare nel percorso; infatti è prevista l’applicazione di misure protettive e cautelari solo su istanza del debitore. Ma per l’intera durata del procedimento non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale anche laddove l’istanza fosse stata presentata prima dell’avvio del percorso.


La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa rappresenta, nell’intendimento originario del legislatore, uno strumento con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.


Figura centrale del procedimento della composizione è l’esperto, terzo indipendente, che esamina, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, in qualsiasi sua forma, l’esperto individua con l’imprenditore le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.


L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori, e gli altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale economico finanziario anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa al fine di consentire all’impresa di rimanere sul mercato.


L’incarico dell’esperto si conclude:

  • quando l’imprenditore non compare in sua presenza senza presentare giustificazioni;

  • in qualunque momento in cui l’esperto ritenga che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento;

  • dopo 180 giorni dall’accettazione della nomina (le trattative possono proseguire se tutte le parti in causa sono d’accordo e l’esperto ha acconsentito);

  • quando si arriva a una delle soluzioni per il risanamento dell’impresa.

Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma telematica e comunica all’imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale.

La scelta compiuta dal legislatore è quella di affiancare all’imprenditore un esperto nel campo della ristrutturazione, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa.


Con riguardo agli specifici profili di tutela del lavoro e di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, si rileva in primo luogo l’esclusione dei diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive del patrimonio che – ai sensi dell’art. 18, c. 1, CCI – l’imprenditore può chiedere con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza: dal giorno della pubblicazione dell’istanza, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Tuttavia – ai sensi dell’art. 18, c. 3 del CCI e come previsto dalla direttiva UE 2019/1023 – sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, che quindi potranno far valere i loro crediti senza limitazioni avvalendosi del privilegio generale di cui all’art. 2751-bis, c.c. ed attraverso azioni esecutive o cautelari.


In secondo luogo, l’art. 22, c. 1, lett. d), CCI stabilisce che il Tribunale, su richiesta dell’imprenditore e verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, possa autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560, c. 2, c.c.; resta però esplicitamente fermo il disposto dell’art. 2112, c.c., in relazione al quale non si contemplano margini di deroga in relazione al mantenimento dei diritti dei lavoratori previsti da tale disposizione del codice civile.

Ne risulta, in definitiva, la sostanziale salvaguardia dei diritti dei lavoratori nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi.


Nei principi generali del CCI, ad ulteriore tutela dei lavoratori durante una fase comunque delicata della vita dell’impresa, l’art. 4, c. 3, CCI (introdotta con il D.L. 17 giugno 2022 n.83) prevede una specifica ipotesi di informazione e consultazione sindacale: si stabilisce, infatti, che – ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’art. 2, c. 1, lett. g, del d.lgs. n. 25/2007 (ovvero i contratti stipulati tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) diverse procedure di informazione e consultazione – se nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti informa con comunicazione scritta i soggetti sindacali di cui all’art. 47, c. 1, della l. n. 428/1990 (vale a dire le rappresentanze sindacali unitarie, ovvero le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della l. n. 300/1970, ovvero i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate alla procedura; in mancanza delle predette rappresentanze aziendali, i sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi).

I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio.


La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa.

Alla consultazione svolta nell’ambito della composizione negoziata partecipa anche l’esperto ed è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell’esperto, un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.


È prevista quindi una procedura di informazione e consultazione sindacale, che si aggiunge a quelle già previste e disciplinate dall’ordinamento, da attivare ogni qual volta l’imprenditore intenda adottare determinazioni rilevanti che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.


Conclusivamente: in conformità a quanto previsto dalla legge delega n. 155/2017, la tutela dei lavoratori ha finalmente ricevuto nel CCI una significativa e, in alcuni casi, rilevante attenzione. Per quanto non si venga a configurare un organico ed autonomo statuto protettivo dei lavoratori nell’ambito delle diverse procedure, nel CCI emerge – in misura e modi inediti rispetto alla legge fallimentare, anche in ragione di alcune sollecitazioni provenienti dalla direttiva UE 2019/1023 – una specifica considerazione per la salvaguardia, ove possibile ed entro certi limiti, dei posti di lavoro (e non solo dei crediti dei lavoratori) e per il coinvolgimento degli stessi lavoratori o delle loro rappresentanze nelle diverse fasi della gestione della crisi e dell’insolvenza.


In definitiva, coordinando il procedimento della composizione negoziata della crisi e la relativa procedura di informazione e consultazione sindacale con gli altri strumenti già a disposizione dei lavoratori nell’ambito della crisi si potrebbe individuare una corretta modalità per tutelare ogni diritto, derivante dalle prestazioni di lavoro, in capo al lavoratore non solo per la tutela del diritto di credito ma dell’intero rapporto di lavoro.

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