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L’ipoteca giudiziale e le novità introdotte dalla riforma “Cartabia”

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

Una brevissima “pillola” sul nuovo Titolo IV bis introdotto nel nostro codice di procedura civile, nel Libro I, intitolato “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

Le norme di cui sopra, previste nel d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, sono entrate in vigore a far data dal 28/02/2023 e troveranno applicazione – ai sensi dell’art. 35, comma 1 del predetto decreto – ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

L’art. 473 bis.22 c.p.c. ha introdotto alcune importanti novità in materia di ipoteca giudiziale nell’ambito dei procedimenti di cui sopra.


Come è noto, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del medesimo. Oggetto di ipoteca possono essere i beni immobili, i beni mobili registrati, le rendite dello Stato, i diritti reali di godimento su beni immobili (ad esclusione delle servitù che non possono essere espropriate separatamente dal fondo dominante), i diritti di uso e di abitazione.

In particolare l’ipoteca c.d. “giudiziale” è l’ipoteca che il creditore può iscrivere sui beni del debitore laddove abbia ottenuto una sentenza di condanna (al pagamento di somme, all'adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni) o altro provvedimento giudiziale a cui la legge attribuisce tale effetto (art. 2818 c.c.).


Nell’ambito del nuovo procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie – di cui ci occupiamo in questo breve scritto – l’art. 473 bis.22 c.p.c. prevede che all’udienza fissata per l’audizione delle parti, qualora il giudice non riesca a conciliarle, con il loro contraddittorio e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, offre con ordinanza i provvedimenti temporanei urgenti nell’interesse delle parti, in tal caso nei limiti delle domande da questi proposte, e dei figli, potendo assumere anche iniziative officiose, per il carattere indisponibile dei diritti facenti loro capo.

Detto articolo prosegue stabilendo che “L’ordinanza costituisce titolo esecutivo, titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento”.


A completare il quadro, l’art. 473 bis.36 c.p.c. intitolato “Garanzie a tutela del credito” – inserito nella sezione III intitolata “Dell’attuazione dei provvedimenti” - ribadisce che i provvedimenti emessi nell’ambito del nuovo processo camerale, anche se temporanei, in materia di contributo economico a favore dei figli o del coniuge sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo esecutivo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Ciò posto, all’articolo 473bis.23 c.p.c. viene previsto che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori ed al successivo 473 bis.24 c.p.c. viene previsto che contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 (ovvero contro l’ordinanza che costituisce titolo per l’iscrizione ipotecaria) può essere proposto reclamo con ricorso alla corte di appello.


Quale sorte, dunque, tocca all’ipoteca iscritta sulla base del precedente provvedimento ove detto provvedimento venga modificato o, addirittura, revocato?

Quelle che seguono sono mere riflessioni, essendo la norma entrata in vigore da pochissimi giorni e sarà applicabile solo ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023.

Con riferimento alla modifica e/o revoca del provvedimento da parte del collegio o del giudice delegato, si pone il problema della riduzione e/o cancellazione dell’ipoteca: l’art. 2884 c.c. prevede che “la cancellazione dell’ipoteca debba essere eseguita dal conservatore, quando questa sia ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”: tuttavia il provvedimento emesso dal giudice e/o dal Collegio non può essere considerato definitivo essendo, lo stesso, a mente del sopra citato 473bis.23 c.p.c., suscettibile di modifica e/o revocabile.


Ed in ogni caso, contro il provvedimento – provvisoriamente esecutivo – emesso dalla Corte d’Appello all’esito dell’eventuale reclamo previsto dall’art. 473bis.24 c.p.c., è sempre ammesso il ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Costituzione.

Con queste premesse, dunque, la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria da parte di chi vi abbia interesse potrebbe diventare, anche nell’ambito della materia oggi esaminata, molto gravosa al pari della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria laddove un decreto ingiuntivo venga, a seguito dell’esito vittorioso del giudizio di opposizione, revocato, ovvero laddove la sentenza di condanna sulla cui base è stata iscritta ipoteca sia successivamente modificata.


Sul punto, alcune pronunce sostengono che “In virtù del combinato disposto degli art. 2818 e 2884 c.c. la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente” (Cass. 26 gennaio 2018, n. 1992, ex multis Cass. 26 gennaio 1996, n. 584, Cass. civ. Sez. Unite, 21 marzo 1967, n. 626).


In senso contrario si veda la sentenza del Tribunale di Milano del 7 agosto 1998 secondo cui “Ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, a seguito della riforma in appello della sentenza di condanna di primo grado, in forza della quale era stata iscritta ipoteca giudiziale, sorge immediatamente un vero e proprio diritto della parte impugnante vittoriosa ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca, pur pendendo ricorso per cassazione, nonché, correlativamente, un obbligo, per la parte che aveva richiesto l'iscrizione, di prestare il consenso necessario per la predetta cancellazione”, con i conseguenti problemi attinenti al grado ipotecario.


Sul tema vi è sempre stato un ampio dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale che, con ogni probabilità, si svilupperà anche nella delicatissima materia di cui abbiamo brevemente trattato oggi.

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