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L’esdebitazione, un’opportunità per il rientro nel mercato

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

L’esdebitazione – originariamente disciplinata dalla sola Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) – appare oggi perseguire con più fermezza lo scopo di consentire ai beneficiari di tale misura premiale di recuperare la capacità di svolgere nuovamente un’attività economica e di carattere imprenditoriale, da un lato mitigando lo stigma, del tutto ingiusto e ingiustificato, che tradizionalmente colpiva i soggetti falliti, dall’altro aiutandoli a reimmettersi sul mercato.



Il susseguirsi, negli ultimi decenni, di gravi crisi economiche e finanziarie e il loro aggravarsi in conseguenza della emergenza pandemica da Covid 19, ha fatto sì che nell’opinione pubblica e non solo nel mondo dell’alta imprenditoria si sia fatta strada una comprensibile attenzione e aspettativa verso tale istituto giuridico, disciplinato originariamente dagli artt. 142 e ss. della Legge Fallimentare, e introdotto dal D. Lgs. 9.01.2006 n. 5.

Fatta questa premessa, ripercorriamo senza pretesa di esaustività l’evoluzione dell’istituto in commento, esteso ai soggetti non fallibili dalla Legge n. 3/2012 che verrà recepita, con diversi correttivi, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), la cui entrata in vigore è prevista, salvo ulteriori rinvii, per il 15 luglio 2022.

Come noto, il fine della Legge n. 3/2012 - icasticamente nota anche come “salva suicidi” - è quello di aiutare i consumatori o le piccole imprese non assoggettabili al fallimento a trovare una soluzione e porre, conseguentemente, rimedio alle situazioni di sovraindebitamento. Attualmente, agli istituti previsti dalla Legge n. 3/2012 possono accedere: i privati cittadini, ovvero i consumatori senza partita IVA, le aziende agricole, i piccoli imprenditori non fallibili, i professionisti, gli enti del terzo settore e le startup innovative.

La suddetta normativa, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché, di composizione delle crisi da sovraindebitamento” è stata incisivamente modificata dalla Legge n. 176 del 18.12.2020, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" che, come si dirà, ha anticipato l’entrata in vigore dell’esdebitazione del debitore incapiente, con l’introduzione dell’art. 14 quaterdecies.

L’art. 6, comma 2, lettera a) della legge in commento definisce il sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Al debitore sovraindebitato in possesso dei necessari, ulteriori, requisiti, viene concessa la possibilità di accedere, alternativamente, al piano del consumatore, all’accordo con i creditori e alla liquidazione del patrimonio; quest’ultima, peraltro, anche per conversione di una delle suddette procedure.

Allo stato, il consumatore ha attualmente accesso a tutte le procedure, mentre il debitore non consumatore ha accesso solamente all’accordo con i creditori e alla liquidazione dei beni.

L’intento ispiratore della Legge del 2012 è facilmente intuibile, ossia permettere al soggetto di continuare a provvedere al sostentamento della propria famiglia e, in proiezione, di reimmettersi nel circuito economico e imprenditoriale.

Non possiamo, in questa sede, addentrarci nella disamina dei requisiti e delle modalità di svolgimento delle singole procedure.

Soffermandoci sull’esdebitazione e le differenti applicazioni dell’istituto come oggi vigente, mentre all’esito dell’accordo con i creditori e del piano del consumatore l’esdebitazione consegue automaticamente senza necessità che il debitore presenti una apposita domanda, a conclusione della liquidazione dei beni egli dovrà espressamente richiedere al Tribunale che si pronunci per l'esdebitazione. Tale beneficio gli sarà precluso se il sovraindebitamento sarà ritenuto imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali.

Quanto alla esdebitazione del debitore incapiente questa quarta e ultima procedura è stata introdotta nel 2020 e l’innegabile trattamento di favore sotteso a tale istituto ha comportato l’introduzione, per evitare storture e abusi, di criteri più restrittivi.

Il legislatore ha offerto al debitore la possibilità di liberarsi integralmente dei propri debiti, anche nel caso in cui non abbia beni da mettere a disposizione dei creditori, nemmeno in prospettiva futura e con riferimento tanto all’utilità diretta, quanto a quella indiretta.

La nuova procedura consente al debitore persona fisica meritevole di accedere all'esdebitazione solo per una volta; tuttavia, il debitore è tenuto al pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Ai sensi dell’art. 14 quaterdecies della Legge n. 3/2012, comunque, “Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”.


Ai sensi del secondo comma della suddetta disposizione il giudizio di rilevanza è ancorato a un parametro oggettivo e, nello specifico, calcolato “Su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.

L’esdebitazione del debitore incapiente è, quindi, un beneficio di carattere eccezionale, direttamente collegato alla presenza di due requisiti in capo al debitore: l’assenza di beni da liquidare e la meritevolezza, da intendersi come l’assenza di atti in frode e l’estraneità al dolo o alla colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Secondo diversi commentatori, per mancanza di utilità diretta e indiretta a favore dei creditori non deve comunque intendersi l’assenza di reddito o patrimonio del debitore.

A tal proposito, il Tribunale di Mantova, con la pronuncia 25.02.2022, conforme a quella del Tribunale di Milano del 26.10.2021, ha escluso dal beneficio dell’art. 14 quaterdecies Legge n. 3/2012 il debitore il cui reddito, detratte le spese di mantenimento, risulti superiore al limite di cui sopra.


Un'altra significativa pronuncia è quella del Tribunale di Milano 25.11.2021, che ha ammesso al beneficio in parola il sovraindebitato che abbia accumulato debiti tributari per rilevanti importi e gestito male le proprie entrate, colpito però da una grave malattia che gli abbia impedito di proseguire l’attività lavorativa e, quindi, di onorare i propri debiti.

Il Tribunale di La Spezia, con la recente ordinanza 3.03.2022 ha ribadito che l’esdebitazione

del debitore incapiente “non è una procedura concorsuale introdotta all’interno della L. n. 3/2012, non prevedendosi alcuna soddisfazione dei creditori, ma un istituto premiale introdotto in favore del debitore persona fisica meritevole”.

La suddetta rassegna giurisprudenziale conferma l’intento del Legislatore del 2020 e nel gergo e sentire comune, l’esdebitazione dell’incapiente non può che comportare, per colui che vi acceda e ne sia meritevole, ricadute positive – anche di carattere psicologico e sociale prima ancora che di carattere economico e imprenditoriale – che non possono che ritenersi benvenute.

In tal senso appare il dato letterale del primo capoverso dell’art. 14 quaterdecies, comma 7, della Legge n. 3/2012: “Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento (…).


Quanto alle novità di prossima introduzione, non possiamo trascurare che il Capo X – Esdebitazione della SEZIONE I - Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, (artt. 278-281) ha esteso e in gran parte innovato la vigente disciplina prevista dalla Legge Fallimentare.

Analogamente possiamo dire della Sezione II, costituita dagli artt. 282 e 283. Il primo articolo disciplina, in particolare, la “nuova” esdebitazione di diritto.


Preme rilevare che tale istituto “non opra nelle ipotesi previste dall’art. 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vengono, quindi, esclusi dal beneficio in questione i debitori che abbiano riportato condanne per reati di bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica e il commercio – salvo sia intervenuta la riabilitazione – oppure siano imputati in un procedimento penale in corso per tali reati, o siano sottoposti a misure di prevenzione. Parimenti, non potranno farvi ricorso quei debitori che, in estrema sintesi, abbiano aggravato le passività e/o distratto l’attivo, accrescendo il dissesto, e ostacolato il corretto e celere svolgimento della procedura.

L’esdebitazione di diritto, per come modulata, rappresenta una assoluta novità, che non trova corrispondenza nella Legge Fallimentare e neppure nella Legge n. 3/2012, che vedrà da parte sua la sostanziale abrogazione dell’art. 14 terdecies, comma 1, della Legge n. 3/2012, che a oggi consente al debitore persona fisica di liberarsi dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Tornando al fulcro di queste nostre riflessioni, ovvero alla esdebitazione del debitore incapiente, l’art. 283 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è stato, come si accennava, opportunamente anticipato dall’art. 14 quaterdecies Legge n. 3/2012 – stante l’urgenza di porre rimedio a moltissime situazioni di sovraindebitamento creatasi per effetto della pandemia – cui vengono apportate correzioni per lo più di natura “stilistica”.

Preme rilevare, sempre a riprova di una nuova e diversa sensibilità, che nella relazione particolareggiata che deve essere depositata dall’organismo di composizione della crisi – OCC, con riferimento al soggetto finanziatore e alla valutazione del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile deve dedursi – e continuerà a sottrarsi anche con l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Quel che è certo è che il cammino percorso dal Legislatore culmina nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha recepito e attuerà la Direttiva Insolvency 2019/1023/UE, con il fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, attuati tramite l’armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali, pur con le innegabili difficoltà di codificazione e discrasie normative, alcune delle quali tutt’oggi evidenti ai professionisti del settore giustizia.

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