L’adeguatezza di un investimento e gli obblighi informativi ad esso legati hanno trovato, nel tempo, una sempre più minuziosa disciplina con lo scopo di fornire sia all’investitore che si avvicina per la prima volta agli strumenti finanziari sia a quello che, viceversa, è aduso ad operarvi tutte le informazioni necessarie a descriverne le caratteristiche ed i rischi.
In tal senso si sono mosse le direttive e i regolamenti a partire dal Regolamento Intermediari n. 11522 del 1° luglio 1998 che, nonostante gli sforzi, ha tuttavia prestato il fianco ad un corposo contenzioso tra operatori finanziari ed investitori.
Il 2 novembre 2007 è entrata in vigore nell'ordinamento italiano la Direttiva Mifid (direttiva 2004/39/EC) con l’obiettivo di sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari – obiettivo da tempo perseguito dall’Unione Europea per creare un mercato omogeneo nel quale fossero maggiormente assicurate, rispetto al passato, la trasparenza nella fornitura di informazioni e la protezione degli investitori.
La normativa Mifid – che è andata a sostituire il Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 – ha introdotto per la prima volta una classificazione degli investitori in tre diverse categorie in base a determinate e prestabilite caratteristiche: a) Clienti al dettaglio; b) Clienti professionali; c) Controparti qualificate.
Nello specifico: i) la clientela “al dettaglio” costituita da quei soggetti con minore competenza ed esperienza in materia di investimenti che necessitano, quindi, di un livello di protezione più elevato, sia nella fase precontrattuale che nella fase della prestazione dei servizi di investimento; ii) gli “investitori professionali” ovvero i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro qualificabili come tali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF; infine iii) le c.d. “controparti qualificate” ovvero quei clienti con esperienza, conoscenze e competenze necessarie per assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia finanziaria e per valutarne correttamente i rischi.
Per ciascuna delle categorie sopra menzionate la direttiva Mifid ha previsto un diverso grado di tutela e, a carico degli intermediari finanziari, un diverso onere informativo.
Tale direttiva - che ha anche contribuito a specificare i concetti di “adeguatezza” e di “appropriatezza” di un investimento - ha disciplinato i mercati finanziari fino al 2 gennaio 2018 ed è stata sostituita dalla nuova direttiva “MiFID II” (direttiva 2014/65/EU) a partire dal 3 gennaio 2018 ed ancor oggi vigente.
Con la Mifid II sono stati specificati – sempre nell’ottica di garantire maggiormente gli investitori – gli obiettivi di investimento del cliente includendo, nel questionario di profilatura, le preferenze di rischio, i profili di rischio, le tolleranze al rischio, le finalità di investimento e la scelta della durata dell’investimento.
Tutto ciò ha consentito di assumere sempre più informazioni (situazione finanziaria complessiva, volumi di reddito, patrimonio immobiliare e mobiliare) e di definire maggiormente, rispetto al passato, la valutazione di adeguatezza dell’operazione al cliente che l’ha richiesta.
A seguito della crisi pandemica, nel settore finanziario così come in tutti gli altri settori, si è però sentita la necessità di snellire e semplificare le procedure: per tale ragione, lo scorso 16 febbraio 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato la direttiva “Quick Fix” - recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 31 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 marzo 2023.
Essa ha modificato alcuni aspetti della Direttiva Mifid II per adattarli al nuovo contesto storico e per sostenere la ripresa economica durante e dopo la pandemia. La sua introduzione ha avuto come obiettivo quello di ridurre la complessità informativa e normativa, nonché i costi sostenuti dagli intermediari finanziari per la raccolta delle informazioni e per ottemperare agli oneri informativi posti a loro carico.
La “Quick Fix” ha introdotto importanti novità sul fronte delle modalità attraverso cui gli intermediari finanziari debbono fornire l’adeguata informativa ai clienti: tutte le informazioni, infatti, dovranno essere trasmesse ai “clienti al dettaglio”, ai “clienti professionali” e alle “controparti qualificate” in formato elettronico, salvo casi specifici.
In particolare, per i clienti al dettaglio – e, dunque, per i soggetti più inesperti in materia - le informazioni previste dalla Mifid II saranno fornite, in via ordinaria, in formato elettronico, salvo che il cliente al dettaglio non richieda le informazioni su supporto cartaceo – opzione, questa, che dovrà essere resa nota allo stesso dall’intermediario finanziario - ed in tal caso le informazioni saranno fornite a titolo gratuito. Per i clienti professionali e le controparti qualificate, invece, l’informativa prevista da MiFID II dovrà essere resa necessariamente in formato elettronico e digitale.
In generale, l’introduzione della Direttiva “Quick Fix” ha dunque mirato a semplificare le procedure e a garantire una maggiore flessibilità per gli operatori del settore finanziario, senza compromettere la protezione degli investitori e la stabilità del mercato.
Pur essendo opportuno - rispetto all’odierno momento storico - snellire le procedure cui è soggetto il mercato finanziario, occorre tuttavia porre molta attenzione al meccanismo di semplificazione per non invertire la rotta che ha consentito di disciplinare con più rigore gli obblighi informativi che gli intermediari finanziari debbono rispettare nell’esecuzione delle operazioni finanziarie richieste dai propri clienti (siano essi al dettaglio, qualificati o professionali) ed ha – nel contempo – consentito di ridurre notevolmente le controversie in materia finanziaria come, ad esempio, le cause in materia di strumenti finanziari derivati che avevano proliferato sotto la vigenza del d.lgs. 58/98.
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