Avv. Fabio Andrea Bifulco per NT+Diritto - Il Sole 24 Ore
Nel passaggio dal vecchio codice dei contratti (2006) a quello più recente (2016), è cambiato anche il regime delle garanzie da prestare in occasione delle procedure d'appalto.
In particolare, per quanto riguarda la cosiddetta "garanzia provvisoria" a corredo dell’offerta, il nuovo codice, che la quantifica nel 2% del prezzo a base di gara, non ha previsto espressamente che l'escussione si applichi per irregolarità dichiarative emerse prima dell'aggiudicazione. Il concorrente non aggiudicatario escluso per irregolarità nella dichiarazione dei requisiti, quindi, non è soggetto all’escussione della garanzia provvisoria.
La decisione non definitiva del Consiglio di Stato del 4 gennaio 2022 aveva prospettato che il nuovo codice potesse ugualmente essere interpretato in modo che l'escussione per dichiarazioni non veritiere potesse essere pronunciata anche verso i non aggiudicatari.
Con la sentenza 7/2022 del 26 aprile 2022, però, l’Adunanza Plenaria ha rigettato la precedente soluzione interpretativa, affermando che il nuovo codice prevede l’escussione della garanzia soltanto nel periodo compreso tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, escludendola quindi verso il concorrente non aggiudicatario.
Il nostro avvocato Fabio Bifulco commenta nel dettaglio la decisione della Plenaria nell'articolo pubblicato su NT+Diritto - Il Sole 24 Ore che riportiamo qui di seguito.
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