Dal 1° gennaio 2024 le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro non saranno più escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Lo scorso anno, infatti, il decreto Fisco-Lavoro (DL 17 dicembre 2021, n.215) ha introdotto una normativa che fa rientrare nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto anche le operazioni relative allo svolgimento dell’attività istituzionale verso soci o tesserati, nel caso in cui sia remunerata tramite specifici corrispettivi.
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Con l’obiettivo di adeguare la normativa nazionale a quella dell’Unione Europea, verrà attuato il passaggio da un regime di esclusione Iva ad uno di esenzione per i servizi prestati ai soci.
Passando a un regime di esenzione dell’imposta, le associazioni non profit dovranno aprire la partita Iva e giustificare il loro diritto a essere esentate dall’imposta. Requisito necessario, infatti, è quello di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'Iva.
Gli enti non profit, in sostanza, si troveranno anche a dover dimostrare l'applicabilità o meno dell’esenzione in base alla sussistenza della distorsione della concorrenza: un fattore il cui accertamento, considerando che al momento la giurisprudenza dell’Unione Europea sul tema è ancora limitata, potrebbe non essere banale.
La legge n. 398/1991 prevedeva, per il mondo non profit, un regime fiscale di favore in termini di snellimento degli oneri formali e abbattimento dell’imponibile sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell’Iva. Per tali enti, infatti, era prevista l’esclusione dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti su operazioni di natura commerciale.
La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/2010) relativa al non corretto recepimento della cosiddetta Direttiva IVA (2006/112/CE), basata sul presupposto che alcune norme del Dpr 633/72 risultano in contrasto con la disciplina comunitaria, avendo escluso dall'Iva alcune operazioni che dovrebbero esserne assoggettate o quantomeno esentate.
L’art. 4 del Dpr 633/72 è stato quindi modificato eliminando le fattispecie di esclusione e prevedendo, a compensazione, una serie di nuovi casi di esenzione.
Diventano così esenti dall’Iva anche le prestazioni di servizi connesse allo sport o all'educazione fisica delle associazioni sportive dilettantistiche, che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Per usufruire dell’esenzione, ammessa esclusivamente in assenza di distorsioni in materia di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva, ASD e SSD dovranno anche adeguare la loro carta statutaria a una serie di clausole che riguardano:
il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
l’obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio dell'ente a un’altra associazione con finalità analoghe, tranne in caso di diversa destinazione imposta dalla legge;
una disciplina uniforme del rapporto associativo e il diritto di voto agli associati per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
l’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
la libera eleggibilità degli organi amministrativi, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di ammissione ed esclusione, pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
la non trasmissibilità della quota o del contributo associativo, fatta eccezione per i casi di morte e non rivalutabilità.
Se il regime di esenzione in vigore dal 1° gennaio 2024 non potrà essere applicato poiché rischierebbe di provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA, le ASD e SSD costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro dovranno applicare l’Iva sulle prestazioni erogate.
Dal 1° gennaio 2025, tuttavia, l’imponibilità dei corsi sportivi potrebbe attenuarsi se il legislatore nazionale, avvalendosi della possibilità offerta dalla direttiva n. 2022/542/UE, stabilirà l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 5% o del 10%.
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