Affitti brevi e “abusivismo”: è un problema che accomuna molte città d’arte italiane, dove si registra un incremento esponenziale del numero di immobili, ad uso abitativo, trasformati in fonti di reddito, con la formula delle cd. “locazioni brevi”.
L’art. 4 del D.L. n. 50/2017, nello statuire, in principalità, l’applicabilità, per opzione del locatore, anche ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 del regime agevolato di tassazione della cd. “cedolare secca” (imposta sostitutiva con l’aliquota al 21%), ne fornisce contestualmente la relativa definizione.
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I contratti di locazione breve sono contratti d’affitto di immobili ad uso abitativo o di singole stanze situati in Italia, di durata non superiore ai 30 giorni, stipulati tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Locazioni che possono prevedere, oltre alla messa a disposizione dell’immobile, anche servizi come la fornitura della biancheria, la pulizia dei locali, le utenze e la rete Wi-Fi.
Con la Legge di bilancio 2021 (n. 178/2020), il legislatore ha messo fine alla discussione sul profilo di imprenditorialità delle locazioni brevi individuando un requisito oggettivo in presenza del quale l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
La Legge di bilancio 2021 ha stabilito che il regime delle locazioni brevi viene riconosciuto solo nel caso in cui siano destinati alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c., con obbligo di Partita Iva e impossibilità di beneficiare della cedolare secca.
Quest'anno, per la prima volta, è possibile inserire nella CU 2022 i riferimenti ai dati catastali degli immobili in locazione breve. Adesso la loro indicazione è facoltativa ma dal 2023 diventerà obbligatorio comunicarli all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo riguarderà anche i contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto. Sarà necessario comunicare anche l’anno di locazione oltre ai dati catastali dell’appartamento affittato.
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