Negli ultimi anni in Italia si è fatto sempre più frequente il fenomeno della cessione dei crediti in blocco. Semplificando estremamente, dette operazioni si concretizzano nella vendita, da parte degli istituti di credito, dei cosiddetti Non performing loans (Npl) – crediti di difficile recupero – a società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo) che li acquistano ad un prezzo conveniente e poi ne tentano il recupero diretto nei confronti dei debitori. Tali operazioni, chiamate comunemente “cartolarizzazioni dei crediti”, sono disciplinate dalla legge 30 aprile 1999 n. 130.
Con riferimento a tali cessioni di crediti in blocco, l’art. 58 del Testo unico bancario (d. lgs. 385/1993) prevede una facilitazione nella comunicazione ai debitori dell’avvenuta cessione (che è disciplinata, al di fuori di tali particolari operazioni, dall’art. 1264 c.c. secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”),
consentendo di effettuare una pubblicazione generale e generica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che contenga gli elementi essenziali ad identificare la categoria di crediti ceduti.
In pratica, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile: non occorre, quindi, l’accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Il cessionario può avviare procedimenti giudiziari ed esecutivi semplicemente richiamando l’atto di cessione dei crediti ed allegando l’estratto della Gazzetta Ufficiale che riporta la pubblicazione dell’avviso di cessione.
Di conseguenza, ad agire nei confronti del debitore per il recupero del credito non è più la Banca ma la società di cartolarizzazione. E allora capita piuttosto spesso, però, che il debitore ceduto contesti la legittimazione della cessionaria ad agire e/o a costituirsi in giudizio.
La giurisprudenza è sempre stata orientata a ritenere sufficiente – ai fini della dimostrazione della legittimazione processuale della cessionaria – la produzione in giudizio della copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l’avviso di cessione. Tuttavia, recentemente, alcuni tribunali (ed anche, in alcuni casi, la Cassazione) si sono espressi in senso contrario, chiedendo alla cessionaria sforzi probatori piuttosto complessi, ad esempio, come l’esibizione del contratto di cessione sottoscritto tra Banca e società veicolo.
Ripercorriamo, in questo breve scritto, alcune delle sentenze più significative, sia di legittimità che di merito, emesse negli ultimi anni.
Con riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte, sono interessanti le seguenti pronunce che testimoniano, peraltro, l’incertezza sull’argomento:
sentenza n. 22151 del 05/09/2019, secondo cui "È vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione". Secondo tale principio, dunque, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale renderebbe irrilevante l'accettazione o la notifica da parte dei debitori ceduti dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche del caso.
ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 secondo cui la notifica alle singole controparti può avvenire anche con la citazione o nel corso del giudizio. Considerando l’intenzione dell'art. 58 del Tub di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, come presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti è prevista la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale e la banca cessionaria viene dispensata dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. L’adempimento in questione, perciò, può aver luogo anche tramite l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, oppure nel corso del giudizio.
ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 secondo cui “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, la sola cessione di crediti in blocco non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
ordinanza n. 10200 del 16/04/2021, con cui, da ultimo, la Corte ha sottolineato come, nel caso di cessioni in blocco, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 TUB, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c. c.; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale ex art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione. Il tribunale, quindi, dovrà valutare se, alla luce di tutto l’incarto processuale, risulti prova della cessione e del suo perfezionamento.
Anche la giurisprudenza di merito, chiamata più volte a pronunciarsi sulla questione non ha espresso un orientamento univoco e costante: il Tribunale di Milano, ad esempio, con sentenza n. 7350 del 16/09/2021, ha stabilito – in maniera molto netta - che “il solo documento idoneo a provare, nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del credito del cessionario è il contratto di cessione, pena la revoca del titolo”.
Viceversa, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 253 dell’8/02/2022, ha evidenziato che la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto, così evidenziando “nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., n. 13954/2006); in particolare, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, … ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 27027 dell’8/03/2022, ha, viceversa, stabilito che in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, il cessionario, al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto, debba produrre in giudizio il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale agisce sia stato effettivamente cartolarizzato; tuttavia si può far fronte a quest’obbligo anche dimostrando che il singolo credito ceduto integri tutti i requisiti indicati nell’estratto di cessione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
La questione, dunque, è – al pari di molte questioni di diritto bancario - quanto mai lontana da una soluzione univoca. Un giusto compromesso potrebbe essere quello di consentire alla cessionaria di dimostrare la titolarità del credito in capo ad essa e, dunque, la propria legittimazione attraverso la produzione della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso di avvenuta cessione unitamente alla dichiarazione, da parte della Banca cedente, di conferma della cessione con riferimento allo specifico credito oggetto del contendere.
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