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Antiriciclaggio, attuata la direttiva UE che favorisce la cooperazione tra gli Stati membri

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

Riciclaggio, un’attività che sembra non conoscere crisi. Secondo i dati condivisi dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette sono state più di 139 mila, per un incremento di oltre il 23% rispetto all'anno precedente. Esportazioni di capitali, criptovalute prive del controllo di un’autorità centralizzata, misure di contenimento della pandemia – dalle procedure pubbliche per la fornitura di medicinali e mascherine a quelle legate ai finanziamenti garantiti dallo Stato –, cessione dei crediti fiscali relativi al superbonus 110% o ad altri bonus edilizi: le occasioni per compiere illeciti si moltiplicano.



Ben consapevole della necessità di incrementare le misure di contrasto al riciclaggio, l’Unione Europea ha deciso di intervenire per realizzare un concreto allineamento fra gli stati membri e favorire la cooperazione transfrontaliera. E lo ha fatto con la direttiva UE 2018/1673, che nel nostro Paese ha avuto attuazione – seppur in ritardo rispetto ai tempi di recepimento, dato che il termine previsto era il 3 dicembre 2020 – con il decreto legislativo n. 195 dell’8 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 novembre ed entrato in vigore il 15 dicembre.

Le modifiche al codice penale introdotte dal decreto riguardano i casi di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Per tutti sono previsti: l’ampliamento della fattispecie “presupposto”, che ora comprende anche i delitti colposi e le contravvenzioni, e sanzioni diverse a seconda che si abbia a che fare con un delitto o una contravvenzione (nel secondo caso sono previste pene meno severe).

L’intento del restyling normativo è chiaramente quello di ottenere risultati sempre più efficaci e incisivi in materia di antiriciclaggio, dal momento che, ampliando l’area di operatività della norma incriminatrice, è possibile perseguire una più vasta gamma di casi.

In concreto cosa cambia? Ecco alcuni dei punti salienti.

Adesso il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte che costituiscono reato possono provenire indifferentemente da qualsiasi crimine.

Le pene per i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio sono riproporzionate. In materia di ricettazione, ad esempio, vengono introdotte un’aggravante, se il fatto è stato commesso nell’esercizio di un’attività professionale, e una nuova ipotesi di speciale tenuità, se il reato presupposto è costituito da una qualsiasi contravvenzione.

Per l’autoriciclaggio, l’attenuante a effetto speciale, che in precedenza prevedeva la reclusione da uno a quattro anni, ora viene qualificata come circostanza attenuante comune.

Riguardo ai reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dai cittadini italiani all’estero, il crimine è configurabile anche se la condotta presupposta è stata compiuta nel territorio di un diverso Stato membro o di uno Stato terzo, senza più la necessità di una richiesta da parte del ministro della Giustizia.


Per la configurabilità del reato di riciclaggio, la direttiva esclude la necessità dell'esistenza di una condanna (precedente o simultanea) per l'attività criminosa da cui provengono i beni.

Per ragioni di omogeneità e proporzionalità delle sanzioni relative al delitto di autoriciclaggio rispetto a quello di riciclaggio, viene prevista una circostanza attenuante comune nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un crimine per cui è stabilita una pena di reclusione inferiore, nel caso massimo, a cinque anni.

Quelle che abbiamo brevemente presentato sono solo alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo. Per approfondimenti più dettagliati, vi rimandiamo al testo del decreto stesso: le modifiche al codice penale riguardano gli articoli 9, 240-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1.

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