top of page
news_edited_edited.jpg

Accesso ai conti bancari per consentire indagini finanziarie: le intenzioni del Parlamento europeo

Immagine del redattore: Alessandro FacchiniAlessandro Facchini

Non è certo una novità dei tempi recenti la collaborazione prestata dagli istituti bancari all’autorità giudiziaria e ai suoi ausiliari nell’accesso e consultazione dei dati finanziari ed economici in possesso dei primi, ai fini di contrasto dei reati ascritti alla criminalità organizzata e anche in via preventiva alle attività di quest’ultima.


Tanto più che, notoriamente, le attività criminose lambiscono - quando non inquinano - interi settori produttivi, con gravose ricadute sull’economia nazionale e transfrontaliera.

Senza dimenticare, a tal proposito, che non è infrequente che le organizzazioni criminali reinvestano i proventi delle proprie attività illecite anche nell’economia cosiddetta “legale”, con conseguenti, ulteriori, effetti distorsivi per quest’ultima e la conseguente necessità, per il nostro Legislatore, di affinare la propria sensibilità sul tema e/o aggiornare il “sistema penale”.


Il che - pure a fronte del doveroso ampliamento di tutela, che si è estesa dal bene individuale a quello collettivo e pubblico - ha comportato alcune ricadute, denunciate da autorevoli e non isolate voci, in termini di sacrifico o eccessiva comprensione dei principi di precisione e determinatezza della norma[1].


Premesso quanto sopra e addentrandoci nella questione all’esame, non possiamo esimerci dal rammentare che il Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 ha istituito l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)[2], sostituendo e abrogando le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009.


Per quanto di interesse in questa sede, all’allegato I di detto Regolamento viene data la definizione di “reati gravi”.[3] Un catalogo certamente corposo e multiforme che, non può negarsi, racchiude molti dei reati ascrivibili alla criminalità organizzata, non potendosi prescindere, per la commissione degli stessi, da una organizzazione stabile e strutturata anche gerarchicamente, oltre che capillarmente diffusa, pure in ambito sovranazionale.


Con la Legge 22 aprile 2021 n. 53 (cosiddetta Legge di delegazione europea 2019 - 2020) è stata conferita apposita delega al Governo italiano di recepire nel nostro ordinamento la Direttiva UE n. 2019/1153 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante misure volte ad agevolare l’accesso alle informazioni /analisi finanziarie e alle informazioni sui conti correnti bancari e il loro utilizzo, ai fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei “reati gravi” di cui al predetto Regolamento UE n. 2016/794.


Ulteriore finalità è quella di favorire la cooperazione tra le cosiddette unità di informazione finanziaria (FIU), consentendo loro l’accesso alle informazioni “in materia di contrasto” per lo svolgimento delle proprie attività.


Per inciso, quella italiana è stata istituita dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 presso la Banca d'Italia e - in posizione di indipendenza e godendo di autonomia funzionale - è divenuta operativa a decorrere dal 1° gennaio 2008, subentrando all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.[4]


Ciò posto, le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro ai fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei “reati gravi” debbono essere abilitate ad accedere - nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e, in ogni caso, di tutte le garanzie e condizioni ulteriormente previste nella Direttiva UE n. 2019/1153 - ai rispettivi “registri centralizzati dei conti bancari” istituiti dall’art. 32 bis della Direttiva UE 2015/849.

Dal canto suo, l’Italia ha identificato nel procedimento penale e in quello per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ex D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni le attività dirette ai fini poc’anzi richiamati. Ha, inoltre, designato quali organismi competenti a richiedere le informazioni e analisi finanziarie alle FIU il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione Investigativa antimafia.

Ferme, naturalmente, la condivisione tempestiva delle informazioni e delle analisi finanziarie, al ricorrere di determinate condizioni, con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, secondo modalità definite congiuntamente e con la precisazione che per le richieste pervenute da Europol la FUI darà riscontro con l’Unità nazionale Europol.


Come accennato all’inizio, a ogni modo, tanto l’autorità giudiziaria, quanto quelle preposte alle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono già abilitate ad accedere alle informazioni contenute nell’archivio dei rapporti con operatori finanziari, introdotto dall’art. 35 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, che ha novellato l’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.

Pertanto, appare evidente che oggi il segreto bancario è, per così dire, limitato al diritto alla riservatezza e, cioè, al corrispettivo obbligo - di chi custodisca e amministri il denaro e i beni immateriali altrui, come di chi acceda alle relative informazioni - di farlo nel rispetto dei parametri di legge vigenti.



La pure recente Direttiva UE n. 2019/1153 in esame - che, vale la pena sottolineare, ben può essere recepita dagli Stati extraeuropei in base ad accordi unilaterali o bilaterali - peraltro, è già stata fatta oggetto di una proposta di riforma nel 2021.

Non potendoci diffondere sull’iter in questione, si segnala che risale al 17 gennaio 2023 la relazione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva UE in esame, in punto di “accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico”.[5]


Nel parere di risoluzione legislativa del Parlamento Europeo, in particolare, viene posto l’accento - come si evince dalla lettura degli emendamenti proposti dallo stesso proposti (e riportati in grassetto - sulla necessità di ottimizzare e agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi, compreso il terrorismo. In particolare, un rapido accesso alle informazioni finanziarie è essenziale per condurre indagini penali efficaci e individuare e successivamente confiscare gli strumenti e i proventi di reato, soprattutto nel quadro delle indagini sulla criminalità organizzata.


Sicché, tenuto conto della “natura transfrontaliera della criminalità organizzata, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro, come pure dell'importanza di disporre di informazioni finanziarie pertinenti per contrastare i reati gravi, anche mediante il reperimento, il congelamento e la confisca tempestiva dei beni acquisiti in modo illegale laddove possibile e opportuno” si ipotizza, con l’avallo del Parlamento Europeo, “che le autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati designate in conformità alla direttiva (UE) 2019/1153” possano accedere e consultare direttamente i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri, attraverso l’istituendo Sportello Unico - RCB.


Restano ferme le limitazioni e le finalità già introdotte, a titolo di doverosa garanzia, dalla Direttiva UE 2019/1153 nella sua originaria formulazione e rimangono le medesime le tipologie di informazioni accessibili e consultabili.


Sempre a tal riguardo - e non potrebbe darsi diversamente - l’accesso ai dati contenuti nell’RCB sarà consentito “nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati” e sulla presunzione che gli Stati membri rispettino i principi previsti dall’ordinamento dell’Unione e internazionale, in tema di diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.


Non solo, viene previsto che i diritti degli indagati e degli imputati trovino identica tutela, compresa la possibilità di fare ricorso a un Giudice equo e imparziale.


Sicché, chiosa sul punto il Parlamento Europeo Nell'utilizzare lo sportello unico RCB, le autorità competenti sono altresì tenute a rispettare i diritti e i principi fondamentali previsti dal diritto internazionale, dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”.


Dal canto suo la Commissione, oltre alla segnalazione di alcune criticità relative propone l’abrogazione dell’art. 9 della Direttive UE 2019/1153, che avrebbe introdotto “un'incoerenza relativamente alla base giuridica per lo scambio di informazioni tra le FIU nell'UE”, si è occupata di vagliare la copertura economica della proposta in esame.


Alla luce di quanto complessivamente delineato, quindi, trova piena conferma la consapevolezza, a livello dell’Unione Europea ma pure internazionale, della necessità di un intervento comune e condiviso - anche in termini di garanzie - ai fini di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei reati di particolare gravità, tanto più in quanto caratterizzati da un raggio di azione transfrontaliero.



 

[1] Si rinvia, per approfondimenti e senza pretesa di esaustività, a R. Rampioni, Diritto Penale dell’economia e principi informatori, Giappichelli, 2019, anche con riferimento al proliferare di leggi speciali e alla perdita di centralità del sistema codicistico; G. M. Flick, Il diritto penale dell’economia tra vizi e vantaggi del passato, problemi del presente e incertezze del futuro, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 3, pure per la distinzione tra reati di criminalità organizzata e delitti di corruzione; con riguardo, poi, al rapporto tra principio di legalità e misure di prevenzione, così come alla distinzione tra tassatività processuale e tassatività sostanziale operata dalla Suprema Corte, non si può prescindere dalla lettura di S. Finocchiaro, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte EDU, relativa alle note sentenze Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, Pres. Lattanzi, Red. Viganò; Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 25, Pres. Lattanzi, Red. Amoroso (https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6526-due-pronunce-della-corte-costituzionale-in-tema-di-principio-di-legalita-e-misure-di-prevenzione-a). [2] È noto ai più che l’Ufficio Europeo di Polizia - Europol è stato istituito nel 1992, in adempimento della decisione assunta con il trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992. Alle origini - benché la cooperazione interforze fosse ritenuta essenziale in materia di terrorismo, stupefacenti e altre forme di criminalità internazionale - si ebbe la creazione della sola Unità d'informazione sugli stupefacenti Europol (cosiddetta EDU). Le attività di Europol, stabilitane la sede a L’Aja, sono cominciate il 3 gennaio 1994, e, ampliandosi via via il raggio di intervento, si è giunti alla piena attività il 1° luglio 1999.; in ogni caso, la cooperazione tra le Forze di Polizia degli Stati membri risale al 1976 attraverso la costituzione del cosiddetto "gruppo TREVI", rete intergovernativa di rappresentanti dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni. Infine, per una analisi delle modalità di intervento e del ruolo delle Forze di Polizia nell’ambito investigazioni economiche e finanziarie, U. Sirico, La Guardia di Finanza e le attività di prevenzione e repressione delle organizzazioni criminali, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. III, n. 3, Vol. IV, n. 1 settem bre 2009-aprile 2010.


[3] Si riportano di seguito per comodità di lettura: terrorismo/criminalità organizzata/traffico di stupefacenti/attività di riciclaggio del denaro/ criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive/ organizzazione del traffico di migranti / tratta di esseri umani/ criminalità connessa al traffico di veicoli rubati/ omicidio volontario e lesioni personali gravi/ traffico illecito di organi e tessuti umani/ rapimento, sequestro e presa di ostaggi / razzismo e xenofobia/ rapina e furto aggravato / traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte/truffe e frodi / reati contro gli interessi finanziari dell’Unione/ abuso di informazioni privilegiate e manipolazione dei mercati finanziari/racket e estorsioni/contraffazione e pirateria in materia di prodotti/falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi/falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento/criminalità informatica/corruzione/traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi/traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette/criminalità ambientale, compreso l’inquinamento provocato dalle navi/traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita/abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali/genocidio, cimini contro l’umanità e crimini di guerra.


[4] Per approfondimenti, anche con riferimento alle ulteriori competenze, si rinvia alla consultazione della sezione dedicata sul sito della Banca d’Italia e si evidenzia, in particolare, che “Lo scambio di informazioni tra FIU avviene attraverso canali telematici di comunicazione rapidi e sicuri. In ambito internazionale, il Gruppo Egmont gestisce e sviluppa la rete protetta denominata Egmont Secure Web che viene utilizzata dalle FIU per lo scambio di informazioni.

In ambito comunitario è stata realizzata un'infrastruttura di comunicazione decentrata denominata FIU.NET che consente lo scambio strutturato di informazioni su base bilaterale o multilaterale, offrendo al contempo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

La UIF può pertanto scambiare informazioni relative a operazioni sospette con FIU di altri paesi anche sulla base di protocolli d'intesa; acquisisce a tale scopo dall'NSPV e dalla DIA le necessarie informazioni investigative (art.13-bis)” https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh.


[5] Atti reperibili per esteso all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0004_IT.html

Comments


US Legal Network | Via Senato,12 - 20121 Milano

logo US LEGAL NETWORK piè pagina.001.jpeg
bottom of page