Nell’universo delle criptovalute si sente sempre più spesso parlare di NFTs. L’acronimo sta per Non Fungible Tokens e indica speciali tipi di token basati su piattaforma blockchain, non replicabili né falsificabili, che rappresentano un asset, ovvero un’entità monetizzabile.
Gli NFTs sono pezzi unici e la blockchain – la tecnologia che ha cambiato il modo di interpretare l’acquisto di beni digitali attraverso la creazione di certificati di autenticità e unicità – ne stabilisce la proprietà e l’originalità.
Nati per soddisfare le necessità di una ristretta élite, oggi sono praticamente accessibili a chiunque e offrono interessanti opportunità d’investimento.
Pur facendo parte del cripto-mercato, gli NFTs hanno carattere di unicità, quindi non costituiscono una valuta. La prima forma che hanno assunto è stata quella dei CryptoKitties ideati nel 2017 dalla Axiom Zen e registrati sulla blockchain di Ethereum. Negli anni hanno assunto sembianze diverse: immagini, video, mp3, gif e, più in generale, tutto ciò che può essere riprodotto digitalmente ed è suscettibile di proprietà intellettuale.
Obiettivo principale degli NFTs è permettere ai creatori di esibire le loro opere senza ricorrere a gallerie o spazi fisici e rimuovere ogni intermediario dalle transazioni. Proprio come il pittore che partecipa a esposizioni con l’obiettivo di intercettare potenziali acquirenti, il creatore di NFTs può ritagliarsi il proprio spazio all’interno di un marketplace digitale e tentare di suscitare l’interesse degli utenti. Ma è possibile anche acquistare opere altrui nella speranza che acquisiscano valore nel tempo ed essere rivendute per ottenere un guadagno.
Tuttavia l'arte non è l’unico settore al quale è applicabile la tecnologia NFT, che può essere utilizzata per rappresentare la proprietà di qualsiasi risorsa unica.
Non occorre essere esperti di criptovalute per creare un NFT e venderlo online, ma è necessario dotarsi di un portafoglio digitale – un wallet - che permetta di utilizzare la criptovaluta e custodire gli NFTs creati o acquistati da terzi, e di un profilo registrato su un qualsiasi marketplace di NFTs.
Oggi il 90% delle transazioni di NFTs avviene sulle blockchains di Ethereum e solo nella prima metà del 2021 il volume totale degli scambi di token non fungibili ha raggiunto il valore di 2,5 miliardi di dollari.
I marketplace
La piattaforma per lo scambio di NFTs più popolare al mondo è senza dubbio OpenSea. Per utilizzarla è necessario connettere un portafoglio come Metamask o Coinbase.
Chi decide di servirsene per vendere i propri NFTs sulla rete Ethereum si vedrà addebitare una commissione una tantum. Utilizzando invece la rete Polygon interna a OpenSea, invece, si eviterà la commissione.
Il creatore dell’NFT può selezionare una commissione di Royalty (fino a un massimo del 10%) che guadagnerà ogni volta che l’NFT sarà rivenduto e scegliere il numero massimo di copie dell’NFT che potranno essere create.
In caso di vendita, OpenSea trattiene il 2,5% del valore. Sebbene la piattaforma sia gratuita, è necessario sostenere alcune spese per generare il tracciamento delle varie azioni sulla blockchain.
Sulla blockchain di Ethereum opera a piattaforma Rarible. Anche in questo caso è necessario un portafoglio per l’acquisto e la creazione di NFTs. La vendita può avvenire sia a prezzo fisso che attraverso un sistema a offerte. Anche qui è presente un sistema di commissioni Royalty ogni volta che il NFT viene rivenduto, fino a un massimo del 30%.
Rarible adotta un approccio particolare: la sezione Community lo rende simile a un social network, favorendo lo scambio di informazioni. C’è, tuttavia, anche un lato negativo: le commissioni sono più alte della media.
SuperRare, basato sempre su Ethereum, è caratterizzato da un’interfaccia utente accattivante e dalla presenza di un'ampia scelta di NFT, in particolare opere d'arte di alta qualità. SuperRare incarna il mercato dell'arte contemporanea e lavora con artisti quotati.
Su Mintable, che supporta le blockchains di Ethereum e Zilliqa, è possibile trovare opere d'arte, oggetti da collezione o legati all’universo dei giochi e della musica. Consente anche di creare negozi personalizzati.
Binance è l’exchange più famoso al mondo dove acquistare e vendere criptovalute in totale sicurezza. Intuendo il grande potenziale del mercato NFT, Binance ha deciso di mettersi in gioco offrendo un marketplace dove operare nella compravendita di token non fungibili.
SolanArt, piattaforma NFT che gira sulla blockchain di Solana, è pensata per promuovere artisti e creatori che vogliano comunicare la propria arte utilizzando Solana come moneta di scambio.
SolanArt è compatibile solamente con il portafoglio Sollet, grazie al quale è possibile operare nella compravendita da subito e in maniera rapida e sicura, con commissioni basse e tempi di transazione molto rapidi. SolanArt addebita una commissione del 3% per ogni transazione.
La normativa
Il fenomeno degli NFTs non è ancora regolato da un apposito quadro normativo, quindi possono presentarsi controversie su diversi aspetti: dalla compravendita alla tutela dei consumatori passando per i diritti di proprietà intellettuale. Avendo a che fare con elementi del tutto nuovi, il legislatore si muove principalmente per analogie, cercando di individuare gli strumenti più simili per assoggettarli alle stesse regole.
La principale criticità nel normare e tassare piattaforme e beni digitali è rappresentata dalla dematerializzazione: manca un bene fisico prodotto in un dato luogo. Inoltre, coinvolgendo una molteplicità di soggetti che possono essere dislocati in Paesi diversi, è necessario individuare il regime Iva da applicare, stabilire chi effettua la ritenuta d’imposta nel caso del pagamento di royalties al titolare dei diritti d’autore, decidere se l’operazione è soggetta a imposte sul reddito e valutare l’esistenza di obblighi dichiarativi relativi agli NFTs detenuti su portafogli digitali.
È importante sottolineare che l’acquirente di un token non fungibile non acquista l’opera, ma solo la possibilità di vantare su di essa un diritto, garantito tramite un certificato digitale inserito in una blockchain che consente di dimostrare l’autenticità del bene e il proprio diritto sullo stesso. La proprietà del NFT non corrisponde alla titolarità dei diritti di sfruttamento dell’opera originale e non certifica la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.
Sembra verosimile supporre che agli strumenti di scambio degli NFT saranno incorporate licenze di sfruttamento economico dell’opera da parte del titolare dei diritti, così da permettere la gestione dei rapporti con gli utilizzatori. Questo avverrà con il supporto della blockchain, che consentirà di certificare lo storico delle cessioni degli NFT tra gli utenti e conoscere la paternità dell’opera.
Dal punto di vista della normativa sul diritto d’autore, sembra emergere una nuova categoria che raccoglie le opere dell’ingegno digitali in esemplare unico o in edizione limitata, aventi un determinato valore proprio in virtù dell’unicità e autenticità. Fino a oggi, invece, alle condizioni stabilite dalla legge, le opere digitali erano generalmente riproducibili senza limiti e senza che tale moltiplicazione in copie incidesse sul loro valore artistico o economico. Grazie all’uso degli NFT, anche le opere digitali e quelle non in esemplare unico possono diventare opere uniche, o in edizione limitata e certificata, e acquisire un nuovo valore, soprattutto economico.
Dal lato della tutela dei consumatori, va evidenziato che attraverso la blockchain non è possibile garantire il diritto di recesso, ma le difficoltà di comprensione e utilizzo delle nuove tecnologie possono mettere gli utenti in una posizione di disinformazione riguardo al servizio o al prodotto che intendono acquistare.
Per individuare il regime fiscale applicabile sarà necessario esaminare il rapporto che regola la cessione del token. In particolare, nel caso in cui l’NFT rientri nell’ambito della cessione dei diritti di proprietà intellettuale da parte del titolare in favore del soggetto interessato all’uso dell’opera, sarà necessario verificare se il cedente agisce a titolo professionale, quindi trattare l’operazione nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo, oppure nella normale attività imprenditoriale, originando una prestazione rilevante ai fini del reddito d’impresa.
Da valutare anche l’applicabilità della normativa antiriciclaggio alla categoria NFT. Per farlo sarà necessario stabilire se un NFT possa rientrare nella definizione di valuta virtuale e soddisfare l’esigenza di scambiabilità prevista dalla normativa.
Al momento l’unica certezza è rappresentata dal trattamento fiscale delle criptovalute; in Italia sono assoggettate a tassazione sia le somme percepite dagli investitori sia i proventi derivanti dall'attività di intermediazione svolta in maniera professionale e abituale (in base alle regole che riguardano Irpef e Ires) e un portafoglio di criptovalute detenuto all’estero dovrebbe sottostare agli obblighi di monitoraggio fiscale; resta da regolamentare l’attività delle piattaforme di scambio, a cui provvederà il nuovo regolamento europeo MiCA – Markets in Crypto Assets.
È auspicabile che le istituzioni europee e i legislatori nazionali riescano al più presto a fornire un quadro normativo, creando tutele e garanzie per tutti i soggetti coinvolti.
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